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Verifica dell’efficacia della formazione sulla sicurezza: cosa cambia per le aziende

5 minuti di lettura

La sequenza che ha rappresentato il punto di arrivo più visibile della formazione obbligatoria sulla sicurezza è sempre stata: Corso completato → Verifica finale superata → Attestato rilasciato.

Ma che cosa accade dopo, quando ciò che è stato appreso deve uscire dall’aula ed entrare nel lavoro quotidiano?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e pubblicato su G.U. il 24 maggio 2025,  interviene proprio su questo passaggio e ridefinisce durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

La sezione a cui vogliamo dedicare qui la massima attenzione è quella destinata alla verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

Le aziende, da quelle con solo un dipendente a quelle più grandi, non devono fare l’errore di pensare che si tratti solo di una sfumatura linguistica. È un obbligo, prima di tutto, ma anche la richiesta di ampliare lo sguardo sul processo formativo.

Verifica dell’efficacia della formazione: cosa prevede il nuovo Accordo

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce indicazioni precise sulla verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro.

Per comprendere questa modifica normativa, i punti essenziali sono quattro.

Chi deve occuparsene?

La responsabilità è del datore di lavoro, che, oltre ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata rispetto ai rischi, deve verificarne l’efficacia durante la prestazione lavorativa. L’Accordo prevede che possa farlo anche con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Che cosa deve essere verificato?

Non la semplice partecipazione al corso, ma se la formazione ha prodotto i risultati attesi e se conoscenze, abilità e competenze acquisite trovano applicazione nel contesto lavorativo.

Come può essere effettuata la verifica?

L’Accordo indica diverse modalità possibili, tra cui analisi infortunistica aziendale, questionari rivolti al personale e checklist di valutazione basate sull’osservazione dei comportamenti. Non viene quindi imposto un unico strumento valido per tutte le organizzazioni: modalità e indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi della formazione e con il contesto aziendale.

Quando deve avvenire?

La verifica riguarda ciò che succede dopo la formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Dove è prevista la riunione periodica sulla sicurezza, l’Accordo richiede di verificare in quella sede il raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione.

Perché il corso non basta a dire se la formazione è efficace

Se la normativa introduce, quindi, la domanda “quello che è stato appreso viene poi utilizzato quando serve?”, verificare l’apprendimento e verificare l’efficacia della formazione diventano due momenti distinti.

La distinzione è questa:

  • la verifica dell’apprendimento consente di raccogliere una prima evidenza sul raggiungimento degli obiettivi previsti al termine del corso. L’Accordo la collega alla valutazione di conoscenze, capacità e competenze acquisite.
  • La verifica dell’efficacia sposta invece il punto di osservazione più avanti.

In altre parole: sapere cosa fare e farlo nel momento giusto non sono esattamente la stessa cosa.

Una persona può conoscere una procedura e incontrare comunque difficoltà nell’applicarla quando cambiano le condizioni, interviene la pressione del lavoro o una pratica abituale prende il sopravvento.

Il test finale non perde valore, ma, in questa nuova prospettiva, risponde a una domanda diversa.

Questa distinzione andrà a pesare nel modo in cui le aziende progettano e valutano la propria formazione.

FOCUS
Il nuovo Accordo in tre coordinate 17 aprile 2025 – è la data in cui la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza. 19 maggio 2025 – è la data di entrata in vigore dell’Accordo, secondo il chiarimento pubblicato dal Ministero del Lavoro. 12 mesi – è la durata del periodo transitorio previsto per consentire l’avvio dei corsi secondo le regole precedenti. Dal 19 maggio 2026, per i nuovi corsi si applica il quadro introdotto dall’Accordo 2025. Il nuovo testo nasce inoltre con una funzione di accorpamento, rivisitazione e aggiornamento della disciplina precedente sulla formazione in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di rendere più uniforme il quadro di riferimento.  

Cosa cambia concretamente per le aziende

In sintesi: il processo formativo su salute e sicurezza non si chiude più con il corso e la verifica finale.

Dopo la formazione, l’azienda deve prevedere anche una fase in cui raccogliere evidenze su ciò che accade nel lavoro reale e valutarne il significato insieme alle figure competenti in materia di sicurezza.

Poiché la verifica rientra nel quadro degli obblighi relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per alcune violazioni degli obblighi formativi sono previste a carico del datore di lavoro e del dirigente sanzioni penali o ammenda, che possono aumentare quando la violazione riguarda più lavoratori.

Ma impegnarsi soltanto per evitare una possibile contestazione è riduttivo per le aziende e fa perdere un vantaggio competitivo. Verificare ciò che accade dopo il corso permette anche di intercettare criticità, capire dove la formazione va rinforzata e utilizzare meglio gli investimenti già sostenuti.

Questionari, checklist e altri strumenti possono restituire dati utili su comportamenti, problemi ricorrenti o aree da approfondire.

La verifica può così diventare non solo un passaggio di compliance, ma una fonte di informazioni per migliorare la formazione successiva.

Anche in questo caso strumenti digitali possono semplificare la gestione delle informazioni.

Strumenti come SKIMUP possono inserirsi in questo spazio, supportando la gestione delle informazioni e la lettura dei risultati senza sovrapporsi alla consulenza specialistica in materia di sicurezza.

Perché tra aver fatto formazione e sapere se ha funzionato c’è un passaggio in più. E oggi vale la pena cominciare a renderlo visibile.

Categoria Industry insights

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